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I vantaggi del fondo
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I vantaggi del fondo
I vantaggi
Contributo a carico dell’azienda
Solo con l'adesione a Pegaso il lavoratore può beneficiare della quota a carico dell'azienda che, nella misura contrattualmente prevista, si aggiunge a quella propria e alla quota di TFR.
Trattamento fiscale dei contributi
I contributi versati a Pegaso non entrano nel reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto sono deducibili dal reddito imponibile e, pertanto, l'iscritto beneficia di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito.
Al recupero fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza alcun adempimento a carico dell'iscritto.Il limite di deduzione è pari a € 5.164,57.
Il rendimento
Inoltre dati i valori storici del fondo Pegaso e di tutto il sistema di previdenza complementare, è probabile che in futuro il rendimento del fondo sia superiore al rendimento del Tfr.
Tassazione dei rendimenti
Il rendimento subisce un’imposizione sostitutiva pari all’11%, aliquota più bassa rispetto all’ordinaria aliquota del 12,5% prevista per gli altri organismi di investimento collettivo.
Tassazione delle prestazioni sia prima che al momento del pensionamento
Le prestazioni del Fondo Pensione (sia la parta in rendita sia la parte in capitale) saranno tassate, per la parte derivante dai redditi non ancora tassati (i contributi dedotti e il Tfr), con un'aliquota del 15%.
Dopo 15 anni di partecipazione al fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia partecipato per almeno 36 anni (senza riscatti totali).
Tassazione delle anticipazioni
La tassazione prevista si differenzia in due casi:
1. Le anticipazioni erogate a fronte di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni patologiche (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale) avranno lo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche menzionato in precedenza (aliquote che variano dal 15 al 9% in relazione al periodo di permanenza nel fondo).
2. Le anticipazioni per acquisto di prima casa, o ristrutturazioni della stessa, (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale e solo dopo aver maturato otto anni di iscrizione al fondo pensione) e le anticipazioni per le ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale e solo dopo aver maturato otto anni di iscrizione al fondo) saranno soggette a una ritenuta con aliquota fissa pari al 23%.
Tassazione dei riscatti
I riscatti percepiti dall’aderente per inoccupazione e inabilità, saranno soggetti al nuovo e più vantaggioso regime fiscale già previsto per le prestazioni in capitale o in rendita(aliquote che variano dal 15 al 9% in relazione al periodo di permanenza nella previdenza complementare).
Altri tipi di riscatto, come quelli per perdita dei requisiti di partecipazione, saranno soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota fissa pari al 23%.
In tutte le tipologie previste, non sarà tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti del Fondo Pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.
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